Responsabilità estesa del produttore: articoli 178-ter e 178-bis

La Responsabilità Estesa del Produttore, o EPR che sta per Extended Producer Responsibility, rappresenta un’importante tassello in materia di legislazione ambientale. Il 26 settembre 2020 entra in vigore il D.Lgs. 116/2020 che comprende le quattro direttive del “Pacchetto Economia Circolare” dell’Unione Europea. Tale Decreto interviene profondamente sul Testo Unico Ambientale (T.U.A.), infatti con i nuovi art. 178-bis e 178-ter si istituiscono nuovi regimi di Responsabilità Estesa del Produttore, da definire con successivi decreti ministeriali.

L’obiettivo dell’ERP, è quello di assegnare al produttore la responsabilità del prodotto immesso sul mercato anche nella fase di post consumo, attribuendogli:

la responsabilità finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti”.

Le specifiche del 178-ter e del 178-bis

L’art. 178-ter, introdotto dal comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 116 del 2020, definisce i contenuti minimi che devono avere i regimi di responsabilità estesa del produttore, come introdotti dal paragrafo 9 dell’art. 1 della direttiva 851/2018. 

I regimi di responsabilità estesa del produttore devono: 

  • definire chiaramente ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni, i gestori pubblici e privati dei rifiuti, le Autorità locali, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale; 
  • definire obiettivi di gestione dei rifiuti volti a conseguire gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva rifiuti (direttiva 2008/98) e alle direttive imballaggi (direttiva 94/62), pile (direttiva 2006/66), veicoli fuori uso (direttiva 2000/53) e Raee (direttiva 2012/19) e, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore; 
  • garantire la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni dei prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti; 
  • prevedere l’adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza; 
  • assicurare che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione ai detentori di rifiuti interessati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti, nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. 

L’art. 178-bis, invece, disciplina  i criteri e le modalità di attuazione della responsabilità estesa del  “produttore del prodotto” ( inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti), nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti,  e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. 

Obblighi e sanzioni per la responsabilità estesa del produttore

La principale innovazione introdotta in materia di EPR riguarda l’istituzione di un Registro Nazionale dei Produttori, al quale dovranno iscriversi tutti i soggetti sottoposti al nuovo regime di responsabilità e nell’ambito del quale saranno previste sanzioni amministrative e pecuniarie nel momento in cui si verificasse la mancata o incompleta trasmissione dei dati.

Nonostante ad oggi manchino i decreti che daranno attuazione all’EPR in Italia, la Responsabilità Estesa del Produttore presenta le potenzialità per aprire le porte a nuove opportunità di innovazione di processo e di scelta di materiali alternativi, oltre a favorire lo sviluppo di un mercato dell’upgrading, del riuso e del riciclo.

A tale fine diventano importanti temi quali l’informazione verso il pubblico, l’adozione di programmi di prevenzione dei rifiuti, il miglioramento del prodotto a partire dalla fase di progettazione in modo da favorire l’estensione del tempo di vita utile del prodotto, la riutilizzabilità, la riparabilità, la riciclabilità ed il recupero dei componenti e dei materiali.

Mentre per quanto riguarda la responsabilità finanziaria, l’attenzione viene posta sulla definizione del modello di attribuzione del costo, che dovrà rispettare i criteri di trasparenza verso i consumatori e di equilibrio in termini di competitività sul mercato, senza però essere addossato alla collettività.

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