Decreto Legislativo 116/2020 sulla gestione dei rifiuti

Il Decreto Legislativo 116/2020, in attuazione delle direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue, dal 26 settembre 2020 ha reso concreta per l’Italia la disciplina comunitaria dell’economia circolare dettando nuove disposizioni in tema di rifiuti, di imballaggi e relativi rifiuti.

Il Decreto ha modificato sensibilmente la parte quarta del Codice ambientale (il decreto legislativo152/2006 e smi) e rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore della gestione dei rifiuti, che diventano così una risorsa da valorizzare. Inoltre, tale decreto ha modificato 3 colonne portanti:

  1. Responsabilità estesa dei produttori di beni e prodotti;
  2. Il produttore di rifiuti;
  3. Classificazione dei rifiuti

Responsabilità estesa dei produttori di beni e prodotti

Si è ampliata la platea di soggetti sottoposti al “regime di responsabilità estesa dei produttori di prodotti”. È soggetto a tale regime qualunque persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti. A tale scopo, presso il Ministero della Transizione Ecologica è stato istituito il “Registro nazionale dei produttori”: per il mantenimento di tali regimi e del Registro è previsto il versamento di un contributo ambientale e precisati i relativi criteri di calcolo.

Il produttore di rifiuti

Sul produttore dei rifiuti grava la responsabilità del corretto recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti. Tale responsabilità non viene meno neanche nell’ipotesi in cui i rifiuti siano consegnati a intermediari, commercianti, trasportatori o impianti di trattamento.

L’esclusione dalla responsabilità si ha solo in caso di:

  • Conferimento al servizio pubblico, oppure
  • Ricezione, entro 3 mesi dal conferimento, della quarta copia del formulario.

Classificazione dei rifiuti

In particolare, l’integrazione “Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, richiesta dalla Conferenza Stato-Regioni, chiarisce che il TMB “non comporta l’addizione o sottrazione di sostanze pericolose rispetto a quelle originariamente contenute nei flussi in entrata”, per cui se “all’interno del rifiuto in ingresso all’impianto non vi siano componenti o frazioni che contengano sostanze pericolose, queste non potranno formarsi nel rifiuto” sottoposto a TMB. La fase più rilevante per la corretta procedura di classificazione dei rifiuti generati da TMB è la determinazione della composizione del rifiuto in ingresso che consente di rinvenire le necessarie informazioni, insieme a quelle sui flussi generati dal trattamento.”

D.Lgs. 116/2020

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