La classificazione dei rifiuti

Per affrontare la classificazione dei rifiuti bisogna partire dalla definizione di rifiuto. Dall’Unione Europea il rifiuto viene definito come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. La stessa definizione viene recepita dalla normativa italiana con il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.ii, il cosiddetto Testo unico ambientale.

La corretta classificazione dei rifiuti è di fondamentale importanza in quanto costituisce premessa necessaria alla loro corretta gestione. La classificazione dei rifiuti prevede la distinzione degli stessi:

  1. Secondo l’origine, quindi parliamo di rifiuti urbani e rifiuti speciali;
  2. Secondo le loro caratteristiche, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La classificazione dei rifiuti viene poi completata attribuendo al rifiuto il codice più idoneo del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), recentemente denominato Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), in base alle attività e ai processi che hanno generato il rifiuto ed alle caratteristiche chimico-fisiche che lo compongono.

La natura dei materiali e le lavorazioni che hanno subito prima che il produttore decida di disfarsene, consentono di classificare in maniera appropriata il rifiuto ed a definire il processo a cui questi ultimi sono destinati, sia esso recupero di materia, recupero di energia o conferimento in discarica.

Rifiuti urbani

Dei rifiuti urbani fanno parte i rifiuti:

  • Domestici;
  • Vegetali provenienti dalle abitazioni e dalle aree pubbliche;
  • Provenienti dalle strade e dalle aree pubbliche;
  • Provenienti dalla pulizia delle strade;
  • Ingombranti derivanti da locali o luoghi adibiti ad uso civile;
  • Provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Rifiuti speciali

Fanno parte dei rifiuti speciali invece i rifiuti:

  • Da attività agricole e agro-industriali;
  • Derivanti dalle attività di demolizione, costruzione;
  • Da lavorazioni artigianali;
  • Da attività di servizio;
  • Da lavorazione industriale;
  • Da attività commerciali;
  • Derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • Derivanti da attività sanitarie;
  • I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  • I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Rifiuti urbani pericolosi (RUP)

I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un’origine civile, contengono al loro interno un’elevata concentrazione di sostanze pericolose. Quindi, tali rifiuti devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi. Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

Rifiuti speciali pericolosi

Sono pericolosi tutti quei rifiuti che contengono al loro interno un’elevata concentrazione di sostanze inquinanti e sono elencati nell’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Tali CER (ad oggi EER) sono contrassegnati con un asterisco (art. 184, comma 5 del D.Lgs. 152/2006).

L’elenco, come detto prima, tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, nel caso, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

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