Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
In particolare, il RENTRI consente di:
- mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
- sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
- gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.
Decreto 4 aprile 2023, n. 59: il regolamento che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI. In particolare, vengono definiti:
- i modelli ed i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- il funzionamento del RENTRI ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
- le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
- le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
Tabella scadenze
Di seguito riportiamo la tabella delle scadenze del RENTRI illustrata nel primo decreto direttoriale – il n. 97 del 22 settembre 2023
1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI |
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: | Data (art. 13, comma 1) |
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) | a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
lettera b): a decorrere dal venticinquesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) | a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
lettera c): a decorrere dal venticinquesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) | a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli |
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) | Data (art.9, comma 1) |
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a) | a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale |
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale | Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 | a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 | dalla data di iscrizione al RENTRI |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 | dalla data di iscrizione al RENTRI |
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale |
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale | Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) | a decorrere dal 13 febbraio 2026 |
I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.