Trasferimento e conservazione RENTRI

RENTRI: come trasferire e conservare il registro digitale a norma

Con l’avvio del RENTRI Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, il registro cronologico di carico e scarico deve essere gestito e conservato in formato digitale, secondo quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e dalle Modalità Operative n. 17Specifiche tecniche, approvato con Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023.

L’obiettivo è garantire che i registri siano autentici, integri, leggibili e reperibili nel tempo, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Scadenze e obblighi RENTRI

  • Dal 13 febbraio 2025 gli operatori iscritti al RENTRI devono tenere il registro in modalità digitale.
  • Il trasferimento al sistema di conservazione deve avvenire almeno una volta all’anno, con possibilità di versamenti più frequenti.
  • Il registro deve essere conservato per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 190 D. Lgs. 152/2006).

Cos’è la conservazione digitale

La conservazione digitale è il processo che assicura la validità legale e la leggibilità dei documenti informatici nel tempo.
Non è più necessario stampare i registri su carta vidimata: il documento digitale ha pieno valore legale di forma, contenuto e data.
Per garantire autenticità, integrità e opponibilità a terzi, ogni documento deve avere:

  • Sottoscrizione digitale da parte del responsabile della conservazione;
  • Marca temporale che certifica la data certa di versamento.

Ruoli e responsabilità nel processo di conservazione

  • Responsabile della conservazione: il rappresentante della Persona Giuridica alla quale fa riferimento il servizio di conservazione, o altro soggetto nominato dallo stesso, che ha la facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle attività previste a suo carico dalla normativa vigente.
  • Responsabile del versamento (produttore): che può essere lo stesso rappresentante della Persona Giuridica, o altro soggetto nominato dallo stesso, che produce il “pacchetto di versamento” (il documento elettronico firmato digitalmente con marca temporale e corredato dai metadati identificativi) ed è il responsabile del trasferimento del “pacchetto” al servizio di conservazione.
  • Responsabile del servizio di conservazione: attua politiche del servizio di conservazione, nonché governa la gestione del sistema stesso in conformità alla normativa vigente (rappresenta il fornitore del servizio per la conservazione).

Fasi del trasferimento in conservazione

Produzione del registro digitale
L’operatore produce il documento elettronico in formato .XML (c.d. Pacchetto di Versamento) che deve rispettare lo schema di validazione (XSD) del registro elettronico vidimato digitalmente attraverso RENTRI, pubblicato nella sezione APIDocs.

Trasferimento al sistema di conservazione
L’operatore trasmette, con le modalità previste da ciascun servizio di conservazione, il file XML che costituisce il Pacchetto di Versamento.

Rapporto di Versamento (RdV)
Il servizio di conservazione produce un rapporto di versamento (RdV) in formato file XML che viene generato automaticamente una volta completata la fase di controllo del pacchetto di versamento. I controlli effettuati in questa fase sono volti ad evidenziare informazioni errate, mancati o, comunque, non conformi agli standard ammessi dal servizio di conservazione. Il rapporto di versamento attesta l’avvenuta presa in carico da parte del servizio di conservazione dei pacchetti di versamento invgiati dal Produttore.

Pacchetto di Archiviazione (PdA)
Nella fase finale del processo di conservazione viene generato il Pacchetto di Archiviazione (PdA) che rappresenta il contenitore di uno o più Pacchetti di Versamento (PdV) nonché di tutti gli elementi necessaqri per una conservazione a norma. Il PdA è inoltre corredato da un indice xml che viene firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio di conservazione che vi appone la marca temporale. Da questo momento il pacchetto di versamento non potrà più essere modificato.

Consultazione ed esibizione
Il servizio di conservazione vede consentire inoltre all’operatore di ricercare i documenti versati e assicurare in questo modo l’esibizione, quando richiesta, dei documenti conservati agli Organismi competenti e di controllo.

Requisiti di conformità

Il registro digitale deve rispettare:

  • Immodificabilità (struttura XML + firma digitale);
  • Integrità e tracciabilità (log e marcature temporali);
  • Leggibilità e reperibilità per tutto il periodo di conservazione.

Perchè è importante

Il trasferimento del registro digitale al sistema di conservazione è obbligatorio per tutti gli operatori RENTRI e garantisce:

  • Conservazione a norma dei registri;
  • Tutela legale delle informazioni;
  • Semplificazione dei processi amministrativi.

Conservazione a norma del FIR digitale

A partire dal 13 febbraio 2026 i produttori iscritti al RENTRI saranno obbligati all’utilizzo del formulario digitale, come previsto dal D.M. 59/2023.

La copia completa del FIR digitale è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.
Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa del FIR al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.

Azioni consigliate per la conformità

Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori – inclusi quelli che utilizzano i servizi del RENTRI – devono rivolgersi a fornitori qualificati, come quelli che offrono servizi di conservazione delle fatture elettroniche.

Nel caso non abbiate già provveduto, Vi invitiamo a contattare il vostro fornitore per adempiere all’obbligo previsto.

Rentri Gruppo Porcarelli

RENTRI: il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti

Conosci gli ultimi aggiornamenti in materia di RENTRI e FIR digitale?

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis sopracitato, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ed entrato in vigore il 15 giugno 2023 disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tale regolamento definisce i modelli ed i format relativi sia al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sia al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi.

L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Si rimanda al sito ufficiale www.rentri.gov.it dove è possibile trovare le prime informazioni utili relativamente all’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Calendario per l’iscrizione al RENTRI

Il regolamento entrato in vigore in data 15 giugno 2023 prevede l’iscrizione al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, secondo il seguente calendario:

Dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025Dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025Dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026
– Impianti di trattamento rifiuti;
– Trasportatori di rifiuti;
– Commercianti/intermediari di rifiuti;
– Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti);
– Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti);
– Delegati (ad es. associazioni imprenditoriali).
– Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti);
– Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).
– Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti);
– Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.
Fonte: RENTRI_MODULO_I.pdf

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.

Guarda il video tutorial per l’iscrizione al RENTRI cliccando qui.

Cosa cambia?

A partire dal 13 febbraio 2025 cambieranno per tutte le aziende i modelli di formulario di identificazione rifiuti (FIR) e del registro cronologico di carico e scarico; di conseguenza gli attuali modelli non saranno più utilizzabili.

Per i soggetti iscritti al RENTRI diventerà obbligatoria la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico (a partire dal 13 febbraio 2025) e dei formulari di identificazione rifiuto (dal 13 febbraio 2026) con le seguenti tempistiche:

CategoriaIscrizione al RENTRITenuta registri in formato digitaleEmissione FIR in formato digitale
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali*dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025dal 13/02/2025dal 13/02/2026
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >10 dipendenti*dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025dalla data di iscrizione al RENTRIdal 13/02/2026
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendentidal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026dalla data di iscrizione al RENTRIdal 13/02/2026
*rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali
I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

Vidimazione del nuovo modello di registro carico e scarico rifiuti in formato digitale

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

Vidimazione del nuovo modello di registro carico e scarico rifiuti in formato cartaceo

Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI (www.rentri.gov.it), il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di Commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59. Il servizio è accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiede alcuna registrazione o iscrizione.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo. Rientrano in questa situazione:

  • enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
    Rientra in questa fattispecie sia l’ente che l’impresa con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I soggetti produttori che avessero la necessità di vidimare un registro cartaceo (nuovo modello) entro la data del 13 febbraio 2025 possono inviare una richiesta compilando il nostro modulo contatti (cliccando qui) per incaricare la nostra Azienda ad espletare tale servizio.

Come informarsi adeguatamente sul RENTRI

Sul portale è già possibile lavorare in ambiente “DEMO” (www.rentri.gov.it/demo) per testare le funzionalità del nuovo sistema. Riportiamo di seguito i link delle slide ufficiali del Ministero dove sono riassunti gli obblighi per i produttori di rifiuti, le scadenze per la registrazione e le funzionalità del nuovo sistema:

  • Rentri e modalità operative (Modulo 1): clicca qui
  • Le applicazioni Rentri per l’iscrizione, l’emissione dei FIR cartacei e l’utilizzo dei servizi di supporto (Modulo 2): clicca qui
  • Soggetti obbligati e procedura per l’iscrizione al Rentri: clicca qui
  • FIR e Registri di carico e scarico, nuove regole per la compilazione e tenuta e utilizzo dei servizi di supporto: clicca qui

Per ogni dubbio suggeriamo di consultare la sezione “Supporto” del portale (www.rentri.gov.it/supporto) e scaricare la normativa di riferimento (www.rentri.gov.it/normative). Segnaliamo che è stato avviato un quarto percorso formativo al fine di consentire una adeguata formazione sul funzionamento del RENTRI. Di seguito gli argomenti e le date dei prossimi eventi formativi (i link per la registrazione agli eventi verranno resi disponibili una settimana prima):

FIR e servizi di supporto

  • Come compila il Fir il produttore anche nel caso di trasporto in conto proprio dei rifiuti – venerdì 14 marzo ore 11;
  • Come compila il Fir il produttore nel caso di rifiuto prodotto fuori dall’unità locale che porta nel deposito temporaneo – lunedì 24 marzo ore 11;
  • Come compila il Fir il trasportatore quando il produttore ne fa richiesta – lunedì 7 aprile ore 11.

REGISTRI e servizi di supporto

  • Come compila il registro l’intermediario – venerdì 20 giugno ore 11;
  • Come compila il registro un produttore e come scarica la copia completa del Fir – giovedì 17 aprile ore 11;
  • Come compila il registro il trasportatore e trasmette la copia completa del Fir cartaceo al produttore – venerdì 9 maggio ore 11;
  • Come compila il registro un impianto che riceve da terzi e poi tratta internamente e con produzione di materiali – venerdì 23 maggio ore 11;
  • Come compila il registro il produttore autorizzato e tenere in messa in riserva o deposito temporaneo – venerdì 6 giugno ore 11.

Inoltre, è possibile scaricare il “Vademecum digitale per imprese e associazioni – Una guida agli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati in previsione dell’entrata in vigore del RENTRI” disponibile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Hai bisogno di assistenza per il RENTRI?

Logistica Ambientale, società di servizi del Gruppo Porcarelli, è a vostra disposizione per supportare l’adeguamento normativo. Per maggiori informazioni:

RENTRI

RENTRI: le scadenze per l’iscrizione

Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

In particolare, il RENTRI consente di:

  • mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
  • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

Decreto 4 aprile 2023, n. 59: il regolamento che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI. In particolare, vengono definiti:

  • i modelli ed i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • il funzionamento del RENTRI ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
  • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
  • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Tabella scadenze

Di seguito riportiamo la tabella delle scadenze del RENTRI illustrata nel primo decreto direttoriale – il n. 97 del 22 settembre 2023 

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:Data (art. 13, comma 1)
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal venticinquesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal venticinquesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)Data (art.9, comma 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a)a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitaleData per la tenuta in formato
digitale del registro di carico e scarico
(art. 4, comma 3, lettera b)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitaleData per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale
(art. 7, comma 8)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)a decorrere dal 13 febbraio 2026

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.